Mediazione

Ti aiutiamo a trovare soluzioni senza lunghi e dispendiosi contenziosi.

MEDIAZIONE: ALCUNE INFORMAZIONI

COS’È LA MEDIAZIONE?
La mediazione, quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, è una modalità per fronteggiare sia i conflitti individuali sia quelli sorti all’interno di enti complessi, come le società, e che possono condurre, se non affrontati nel modo più opportuno, a lunghi e dispendiosi contenziosi.

La mediazione è diventata obbligatoria in talune materie a seguito dell’introduzione del DLGS 28/2010 art 5, comma 1bis (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura,). Materie obbligatorie particolarmente rientranti nel bacino di utenza del commercialista potrebbero essere: successioni e divisioni ereditarie, contratti bancari e finanziari (problemi di anatocismo), patti di famiglia e condominio. associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

 

QUANDO SI SVOLGE E CHE RAPPORTO HA CON LA PROFESSIONE?

Può accadere che il commercialista, proprio per la tipologia di attività professionale che svolge, assista alla nascita di dissidi tra soci o tra imprese e fornitori e che gli venga richiesto supporto per la ricerca di una soluzione. Considerati i tempi e i costi di una causa civile – e le conseguenze spesso devastanti di un procedimento giudiziario – il commercialista che invita i clienti a ricorrere alla mediazione e che è in grado di accompagnarli in tale percorso si dimostra un professionista attento ai reali interessi dei propri clienti.

La riforma Cartabia, come visto, ha ampliato il novero delle materie per le quali la mediazione diventa un passaggio obbligato al fine di prevenire eventuali cause giudiziarie in tutta un’area di questioni che sono tipiche del ruolo di consulenza del commercialista, il quale diviene il primo e più importante baluardo per consigliare le parti e avviarle ad una soluzione amichevole e vantaggiosa; senza tacer del fatto che i mediatori commercialisti, proprio per le medesime motivazioni, sono particolarmente adatti e competenti a gestire procedure di mediazione in questi ambiti, concentrando in una sola persona le conoscenze della professione e del metodo negoziale; inoltre, nel caso di vicende che interessano le liti tra soci di società di capitali,  non trattandosi di materia sottoposta all’obbligo di mediazione, non è obbligatoria la presenza degli avvocati: quindi le parti possono essere assistite tranquillamente dal commercialista che, oltre ad occuparsi di predisporre la pratica può – se opportunamente formato – anche accompagnare il proprio cliente in mediazione.
Il commercialista oltre a poter assumere il ruolo di mediatore (ove ne abbia i requisiti) può intervenire come assistente della parte nella mediazione. Questa figura pare essere, in molti casi che riguardano la clientela di studio, particolarmente adatta, sia per competenza che per atteggiamento professionale come una sorta di “assistenza al cliente”. Inoltre, è una figura tradizionalmente più coinvolta nella vita quotidiana dell’impresa.

 

NORMATIVA

PERCHÉ MEDIARE CON LA FONDAZIONE E QUANTO COSTA?

QUALI SONO I VANTAGGI PER IL CLIENTE?

Oltre ad evitare i costi e i tempi di un contenzioso, ci sono benefici di carattere fiscale: tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 100.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente. Tale esenzione si applica a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia alla obbligatoria, che alla delegata, che alla volontaria che alla contrattuale.

Grazie all’art. 20 del D. Lgs. 28/2010, integrato da successivi decreti ministeriali, le parti possono poi beneficiare di significativi crediti d’imposta che alleviano i costi legati alla procedura.

Innanzitutto, chi partecipa a una mediazione, che sia obbligatoria, delegata o volontaria, ha diritto a un credito d’imposta sull’indennità corrisposta all’Organismo di Mediazione. In caso di accordo conciliativo, questo credito può arrivare fino a 600 euro, un incentivo che si riduce a 300 euro nel caso in cui la procedura non porti a un accordo. Questo beneficio si applica in modo trasversale a tutte le forme di mediazione, garantendo un risparmio diretto per chi sceglie questa via.

Oltre a ciò, per le mediazioni obbligatorie e delegate, le parti possono ottenere un ulteriore credito d’imposta sul compenso pagato al proprio avvocato. Anche in questo caso, la misura del credito può raggiungere i 600 euro in caso di esito positivo della mediazione, o i 300 euro in caso di mancato accordo.

Un ulteriore incentivo è previsto per le mediazioni delegate dal giudice. Se la controversia si risolve con un accordo che porta all’estinzione del giudizio, è possibile recuperare, sotto forma di credito d’imposta, l’intero contributo unificato versato, fino a un massimo di 518 euro. Questo rappresenta un vantaggio tangibile, che contribuisce a ridurre i costi complessivi della procedura giudiziale.

Un elemento particolarmente rilevante è la possibilità di cumulare i crediti d’imposta nell’arco dello stesso anno. Chi affronta più procedure può accumulare questi benefici fino a un massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. Questa caratteristica rende la mediazione una scelta ancora più vantaggiosa per chi si trova a gestire un elevato numero di controversie, consentendo un risparmio significativo sul lungo periodo.

 

PERCHÉ AFFIDARSI ALLA FONDAZIONE PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE?

Perché, nel suo ruolo di valorizzazione della professione, la Fondazione garantisce attività di mediazione della massima qualità, offre costantemente consulenze ai colleghi per aiutarli nell’istruire le proprie pratiche; affianca con particolare riguardo piccoli imprenditori e cittadini nella risoluzione delle proprie problematiche, di qualsiasi entità siano.
Lo svolgimento delle attività di mediazione sono previste dallo statuto vigente della Fondazione (iscritta al Ministero della Giustizia) dal 2019.

 

INDENNITA’ DI MEDAZIONE 

 

CLAUSOLE DI MEDIAZIONE

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE TIPO

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione secondo le previsioni del Dlgs. 28/2010 e secondo le previsioni del Regolamento dell’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

ATTIVITA' DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

E’ possibile accedere agli uffici previo appuntamento.

Per informazioni sulle attività è possibile contattare il numero 02. 849 80 480 o scrivere all’indirizzo mediazione@fcm.mi.it

 

Indirizzo PEC: mediazione@pec.fcm.mi.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

COME AVVIARE UNA MEDIAZIONE