Fondazione Ufficiale dell’ODCEC di Milano
COS’È LA MEDIAZIONE?
La mediazione, quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, è una modalità per fronteggiare sia i conflitti individuali sia quelli sorti all’interno di organismi complessi, come le società, e che possono condurre, se non affrontati nel modo più opportuno, a lunghi e dispendiosi contenziosi.
La mediazione è diventata obbligatoria in talune materie a seguito dell’introduzione del DLGS 28/2010 art 5, comma 1bis (esempi: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione). Materie obbligatorie particolarmente rientranti nel bacino di utenza del commercialista potrebbero essere: successioni e divisioni ereditarie, contratti bancari e finanziari (problemi di anatocismo), patti di famiglia e condominio.
QUANDO SI SVOLGE E CHE RAPPORTO HA CON LA PROFESSIONE?
Può accadere che il commercialista, proprio per la tipologia di attività professionale che svolge, assista alla nascita di dissidi tra soci e che gli venga richiesto supporto per la ricerca di una soluzione. Considerati i tempi e i costi di una causa civile – e le conseguenze spesso devastanti di un procedimento giudiziario – il commercialista che invita i clienti a ricorrere alla mediazione e che è in grado di accompagnarli in tale percorso si dimostra un professionista attento ai reali interessi dei propri clienti.
Inoltre, i dissidi tra soci non rientrano tra le materie per le quali il DLGS 28/2010 prevede l’obbligo della mediazione. Poiché non si tratta di materia sottoposta all’obbligo di mediazione, non è obbligatoria nemmeno la presenza degli avvocati: quindi le parti possono essere assistite tranquillamente dal commercialista che, oltre ad occuparsi di predisporre la pratica può – se opportunamente formato – anche accompagnare il proprio cliente in mediazione.
Il commercialista oltre a poter assumere il ruolo di mediatore (ove ne abbia i requisiti) può intervenire come assistente della parte nella mediazione. Questa figura pare essere, in molti casi che riguardano la clientela di studio, particolarmente adatta, sia per competenza che per atteggiamento professionale come una sorta di “assistenza al cliente”. Inoltre, è una figura tradizionalmente più coinvolta nella vita quotidiana dell’impresa.
QUALI SONO I VANTAGGI PER IL CLIENTE?
Oltre ad evitare i costi e i tempi di un contenzioso, ci sono benefici di carattere fiscale: tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17).
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. La norma indica l’ammontare massimo del credito d’imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20).
PERCHÉ AFFIDARSI ALLA FONDAZIONE PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE?
Perché, nel suo ruolo di valorizzazione della professione, la Fondazione garantisce attività di mediazione della massima qualità, offre costantemente consulenze ai colleghi per aiutarli nell’istruire le proprie pratiche; affianca con particolare riguardo piccoli imprenditori e cittadini nella risoluzione delle proprie problematiche, di qualsiasi entità siano.
Lo svolgimento delle attività di mediazione sono previste dallo statuto vigente della Fondazione (iscritta al Ministero della Giustizia) dal 2019.
TARIFFE MEDIAZIONE VOLONTARIA
TARIFFE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE TIPO
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione secondo le previsioni del Dlgs. 28/2010 e secondo le previsioni del Regolamento dell’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
E’ possibile accedere agli uffici previo appuntamento.
Per informazioni sulle attività è possibile contattare il numero 02. 849 80 480 o scrivere all’indirizzo mediazione@fcm.mi.it
Indirizzo PEC: mediazione@pec.fcm.mi.it